L’INPS con messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, avente per oggetto il regime contributivo dei fringe benefit ai sensi dell’articolo 40 del decreto-legge n. 48/2023, ha fornito le istruzioni operative per la gestione ai fini contributivi.
L’articolo sopra citato, stabilisce la NON concorrenza alla formazione del reddito imponibile fino a € 3.000 del valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico(*). L’INPS conferma che la suddetta esenzione è applicabile anche ai fini contributivi.
Per i restanti lavoratori si applicherà il consueto limite di € 258,23. In entrambi i casi, il superamento delle citate soglie determina l’assoggettamento a contribuzione dell’intero importo. Per la verifica del rispetto del citato limite, contano anche i benefit corrisposti, nel 2023, da eventuali precedenti datori di lavoro (è necessario recuperare l’informazione).
Esempio di benefit assegnati con figli a carico: auto aziendale ad uso promiscuo € 1.900 – buono spesa € 250 – rimborso utenza domestiche € 750 = € 2.900 totale
Rispetto al bonus carburante (D.L. 5/2023) ai fini fiscali è interamente esente; invece l’INPS precisa che, ai fini contributivi, se il bonus rimane all’interno dei limiti (€ 258,23 o € 3.000) resta escluso dalla base imponibile, mentre nel caso risulti eccedente ai predetti limiti, lo stesso dev’essere assoggettato a contribuzione.
Se in sede di conguaglio, il valore dei beni risulta inferiore al limite, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero delle somme versate, precedenti all’applicazione della detassazione e decontribuzione, tramite il flusso Uniemens di dicembre 2023.
(*) I figli devono possedere redditi non superiori a € 2.840,51 o € 4.000 se di età non superiore a 24