Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e il periodo immediatamente successivo al parto . Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).
Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro comprende:
prima del parto
- i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
- i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)
dopo il parto
- i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva.
- In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto;
In caso di:
- parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia;
- adozione o affidamento di minore, di cui alla legge 184/1983, il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno dell’ingresso stesso;
- interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa;
Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità. Di norma, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.