- Il “Decreto Agosto” ha messo a disposizione ai datori di lavoro, ulteriori settimane di cassa integrazione per emergenza COVID-19. Nello specifico, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane (con alcuni vincoli). Le complessive 18 settimane (che costituiscono la durata massima) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione, precedentemente richiesti (ed eventualmente autorizzati) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, alle prime nuove 9 settimane.
- L’INPS, con il messaggio 3131 del 21.08.2020, ha chiarito che al 12 luglio 2020, il conteggio delle precedenti settimane richieste viene azzerato. In questo modo, anche chi non avesse usufruito di tutte le precedenti settimane messe a disposizione, riparte da zero.
- Le ulteriori 9 settimane, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane. I datori di lavoro che presentano domanda relativa alle ulteriori 9 settimane, potranno essere soggetti al versamento di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e il semestre 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
c) Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
- Ai fini dell’accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’INPS sulla base dell’autocertificazione, allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica automaticamente l’aliquota del 18%. INPS e Agenzia delle Entrate, effettueranno le necessarie verifiche, essendo autorizzati allo scambio dei dati.
- Le domande devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
- In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento (o per il saldo dell’integrazione salariale) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
- Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, è concesso, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti (ed eventualmente autorizzati) ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai 50 giorni istituiti. I periodi di integrazione autorizzati sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro (previsto dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457).