Di seguito si illustrano in sintesi i principali provvedimenti riguardanti il mondo del lavoro, previsti dal decreto in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, venerdì 19 marzo 2021.
CASSA INTEGRAZIONE PROROGATA
Il datore di lavoro che sospende o riduce la propria attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid, può, richiedere la misura di integrazione salariale senza l’applicazione di alcun contributo addizionale:
– per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
– per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (FIS o CIGD), destinati a imprese non industriali.
Mentre la CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) è concessa per una durata massima di 120 giorni nel periodo ricompreso tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021.
Come di consueto, le domande dovranno essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
Il Decreto Sostegno prevede la proroga del divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici fino al 30 giugno 2021, per le aziende che si avvalgono della CIGO; mentre è, invece, prevista una proroga per un periodo maggiore, ossia fino al 31 ottobre 2021, solo per le imprese che utilizzano assegno ordinario (FIS) e cassa in deroga (CIGD).
Le suddette proroghe di divieto di licenziamento non verranno applicate nelle ipotesi di cessazione definitiva dell’attività d’impresa, per fallimento dell’azienda e per accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario.
RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE
Al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e, consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti, il Decreto Sostegno ha confermato per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato. Il datore di lavoro può, dunque, rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.
Inoltre, sono stati previsti diversi ristori e indennizzi, tra cui:
Come ogni decreto legge, sarà necessaria l’approvazione in Parlamento e la emissione di circolari attuative da parte dei Ministeri, Agenzia Entrate e INPS.