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Nuovi Voucher per le Famiglie

Riparte il lavoro occasionale relativo alle persone fisiche, debutta il «libretto famiglia». La legge 23 giugno 2017, n. 96, copre il “vuoto normativo” creatosi dopo la soppressione dei voucher.

IL LIBRETTO DI FAMIGLIA

Per le collaborazioni familiari viene istituito il «libretto di famiglia», una modalità attraverso la quale le persone fisiche (al di fuori dall’esercizio di attività professionali o d’impresa ed entro i limiti economici previsti) possono richiedere a tutti i soggetti di svolgere prestazioni di lavoro occasionale esclusivamente per le seguenti attività:

• piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;

• assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

• insegnamento privato supplementare.

Le differenze con i precedenti voucher utilizzati in ambito familiare sono sostanziali, in quanto in passato erano richiesti esclusivamente requisiti di carattere economico, senza ulteriori condizioni  relative alle attività cui poteva essere adibito il lavoratore.

Mediante il «libretto di famiglia» viene erogato il contributo per l’acquisto di servizi. Si presenta, quindi, come un libretto prefinanziato, che gli utilizzatori acquistano attraverso una piattaforma informatica Inps (o presso gli uffici postali), che consente di richiedere le prestazioni di lavoro occasionale descritte in precedenza, remunerandole attraverso la consegna del buono. Il pagamento dei compensi ai prestatori viene effettuato mensilmente dall’Inps.

Importante è sottolineare che, l’acquisto e la riscossione presso altri soggetti (come tabaccherie) non sono più consentiti.

Ogni libretto di famiglia contiene titoli di pagamento di valore nominale pari a 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. L’utilizzatore può richiedere più libretti di famiglia nel corso del tempo a seconda delle proprie esigenze. Pertanto, come confermato dall’Inps, il costo totale per l’utilizzatore per ogni ora di lavoro è di 10 euro, mentre al prestatore verranno erogate dall’Inps 8 euro. La differenza di 2 euro sarà così distribuita: Gestione separata Inps 1,65 euro, il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 0,25 euro e un importo di 0,10 euro viene destinato al finanziamento degli oneri gestionali).

Il singolo prestatore di lavoro può ricevere, per le prestazioni complessivamente rese in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro nel corso di un anno civile (1 gennaio – 31 dicembre). L’importo da considerare ai fini della verifica dei limiti è il compenso netto ricevuto dal prestatore, a prescindere dal costo complessivo per l’utilizzatore. Pertanto, nel caso del libretto di famiglia, si terrà conto del compenso netto che andrà al prestatore, ovvero 8 euro.

In caso di superamento del limite, il rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

ADEMPIMENTI

Nella fase iniziale il prestatore e l’utilizzatore dovranno effettuare la registrazione e svolgere gli adempimenti previsti su un’apposita piattaforma informatica Inps. La registrazione è indispensabile sia per gli utilizzatori ai fini della richiesta del libretto di famiglia, sia per il prestatore affinché possa essere successivamente identificato dall’Inps per il pagamento dei compensi.

Il pagamento del libretto di famiglia avviene mediante un sistema elettronico attraverso la predetta piattaforma informatica oppure presso gli uffici postali (è possibile effettuare i pagamenti anche utilizzando il modello di versamento F24).

Non è prevista alcuna comunicazione preventiva. Gli utilizzatori del libretto di famiglia devono effettuare la comunicazione mensilmente entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui è stata svolta la prestazione lavorativa, con la finalità di fornire all’Inps le informazioni necessarie per procedere al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi. La comunicazione deve essere effettuata attraverso la piattaforma informatica Inps, e dovrà contenere: dati identificativi del prestatore, compenso pattuito, luogo di svolgimento e durata della prestazione e ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.

A seguito di tale comunicazione, il prestatore riceverà contestuale notifica attraverso una comunicazione di SMS o di posta elettronica. L’Istituto, entro il 15 del mese successivo, dovrà procedere al pagamento del compenso al prestatore, all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’Inail il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Congedo di maternità (parte dipendenti)

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e il periodo immediatamente successivo al parto . Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro comprende:

prima del parto

  • i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
  • i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)

dopo il parto

  • i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva.
  • In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto;

 

In caso di:

  • parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia;
  • adozione o affidamento di minore, di cui alla legge 184/1983, il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno dell’ingresso stesso;
  • interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa;

 

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità. Di norma, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

 

 

 

 

Alternanza scuola-lavoro

Il concetto di base è  semplice: imparare la teoria e applicarla direttamente sul luogo di lavoro. Oggi la si chiama “Alternanza scuola-lavoro”, e si tratta di una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente.

L’azienda, ma anche associazioni sportive e di volontariato, enti culturali e istituzioni possono diventare partner educativi della scuola per sviluppare esperienze di apprendimento coerenti alle attitudini di ogni ragazzo/a tra i 15 e i 18 anni.

E’ stato chiarito che agli studenti di minore età in “alternanza” non si applica la Legge 977/67 e s.m.i. che tratta della “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”, perché questa si riferisce espressamente ai casi in cui esiste un rapporto di lavoro, situazione non ravvisabile per gli studenti in alternanza scuola lavoro.

I percorsi di alternanza si basano su una convenzione stipulata tra le scuole e le strutture ospitanti. All’interno di essa devono essere definite le finalità del percorso  di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l’esperienza di lavoro, alle norme da osservare, all’indicazione degli obblighi assicurativi al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza sul lavoro.

Per dare avvio ai percorsi di Alternanza scuola lavoro è necessario identificare le scuole esistenti sul proprio territorio accedendo alla banca dati Miur dal nome “Scuola in chiaro“. Ma anche le imprese possono rendere più semplice la loro individuazione da parte di scuole e studenti: iscrivendosi al Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro.

Avvenuto l’incontro tra i due soggetti, diviene obbligatoria la stipula dei seguenti atti negoziali:

  • la Convenzione tra la scuola e la struttura ospitante, dalla quale risultino le reciproche condizioni  di svolgimento del percorso formativo
  • il Patto formativo con cui lo studente si impegna a rispettare determinati obblighi e a partecipare alle attività previste nel percorso formativo personalizzato.

Al riguardo è bene sottolineare che la struttura ospitante ha facoltà di interrompere il percorso di alternanza dello studente inadempiente agli obblighi assunti con il Patto formativo.

Lo studente potrà contare all’interno dell’azienda su un tutor, designato dalla struttura ospitante tra i suoi dipendenti o collaboratori esterni. Il tutor aziendale avrà il compito di collaborare con il tutor interno individuato dalla scuola ai fini della progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; dovrà, inoltre, facilitare l’inserimento dello studente nel contesto operativo garantendo l’informazione/formazione sui rischi specifici aziendali e, al termine dell’esperienza di alternanza scuola lavoro redigere un report sull’attività svolta dallo studente, fornendo alla scuola gli elementi utili a valutare l’efficacia del percorso e i risultati raggiunti.