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COVID-19 “Congedo per quarantena scolastica dei figli”

Con l’approvazione del D.L. 111/2020,  è stato introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Tale congedo, può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure, da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre  2020.

L’INPS con la circolare n. 116 del 2/10/2020 ha fornito istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione del congedo da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato.

1. Destinatari del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

L’articolo 5 del citato D.L. n. 111/2020, prevede la possibilità di beneficiare del congedo ai soli genitori lavoratori dipendenti escludendo, pertanto, dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi che quelli iscritti alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Si precisa che, il congedo può essere fruito anche da lavoratori  dipendenti  affidatari  (o collocatari) di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

2. Congedo per i lavoratori dipendenti del settore privato: Requisiti

 Per poter fruire del congedo sopra citato, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi, il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
  • deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito. Nel caso di affidamento (o di collocamento) del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
  • il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso

3. Durata del congedo ed indennizzo delle giornate lavorative

Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto. In caso di proroghe del provvedimento, o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso, oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli. Nel caso di più provvedimenti, che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che  per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

Si ricorda che, il congedo può essere richiesto per tutto il  periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.

È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente relativamente alle giornate di congedo non fruite, di conseguenza non risultano annullabili domande del congedo di cui trattasi per i giorni in cui vi sia stata effettiva fruizione.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata sulla base delle disposizioni del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Si precisa che l’indennità è riconosciuta “in luogo della retribuzione”, ovvero sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto. L’indennità verrà anticipata dal datore di lavoro.

4. Situazioni di compatibilità

Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra  il  congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e, altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento. Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

  • Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del  figlio.

  • Maternità/Paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Non è possibile invece fruire di congedo COVID-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore  dipendente  può  fruire  del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

  • Ferie

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

  • Aspettativa non retribuita

In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei  figli.

  • Soggetti “fragili”

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità – secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 – a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.

  • Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992

È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica  dei  figli  nelle  stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

  • Inabilità e pensione di invalidità

La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap  grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

5. Situazioni di incompatibilità

Si riportano di seguito i casi di incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e, altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento. Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore  richiedente.

  • Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei  figli

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli  non  può  essere fruito negli  stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per il periodo di quarantena predisposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL  territorialmente competente. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.

  • Congedo parentale

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da  parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

  • Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

  • Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore sia disoccupato o, comunque non svolga alcuna attività  lavorativa.

  • Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito nel caso in cui l’altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, FIS, CIG in deroga, CISOA, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore,  beneficiando  degli  strumenti  predetti,  abbia  solo  una  riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa,  ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

  • Lavoro agile

È incompatibile la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli con prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del  congedo).

  • Part-time e lavoro intermittente

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.

6. Presentazione della domanda 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: tramite il portale web INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS) o presso gli intermediari autorizzati.

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

Dovranno essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.

 

COVID-19 “Decreto Agosto”: principali novita’

Di seguito, elenchiamo le principali novità, in materia di lavoro, del “Decreto Agosto”:

CONTRATTI A TERMINE: datore di lavoro e dipendente – a prescindere dal fatto che il contratto a termine fosse “in corso” alla data del 23 febbraio 2020 (tale requisito non è più richiesto) – possono prorogarlo o rinnovarlo, per una sola volta, senza indicare la causale. Ciò richiede però 2 condizioni:

a) tale rinnovo o proroga (che potrebbe di fatto diventare la quinta, in deroga alle 4 massimo previste in via ordinaria) non può durare più di 12 mesi;

b) tale rinnovo o proroga “speciale” non può comunque comportare il superamento della durata massima di 24 mesi. In pratica, se la somma di tutti i precedenti periodi di lavoro tra le parti è pari a 18 mesi, la nuova proroga o rinnovo in esame – senza necessità di indicare alcune causale – non potrà né dovrà comunque superare i 6 mesi.

Da ultimo, vista la nuova formulazione della disposizione, a noi pare che le parti abbiano tempo fino al 31 dicembre per convenire la proroga o il rinnovo, con la conseguenza che l’attività dovrà iniziare nel 2020 e potrà cessare nel 2021, dovendosi quindi intendere la data del 31 dicembre come quella “ultima” di inizio del rapporto così rinnovato o prorogato. 

ESONERI CONTRIBUTIVI: per le imprese che hanno usufruito della cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno e, che non ne faranno più uso di quelle messe a disposizione, è previsto uno sgravio contributivo al 100% per 4 mesi.

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO O STABILIZZAZIONE CONTRATTI A TERMINE: le aziende che incrementano l’occupazione sia con assunzioni a tempo indeterminato o trasformando i contratti a termine, hanno diritto a 6 mesi di sgravio contributivo al 100%.

Per i vari esoneri e sgravi, siamo in attesa delle istruzioni e modalità operative dai Ministeri e INPS.

PROROGA STOP AI LICENZIAMENTI: a seguito di istituzione di nuove settimane di cassa integrazione, è stato prorogato il divieto di licenziamento fino al 31 dicembre o fino alla fine utilizzo settimane di CIG.

Le deroghe previste per poter licenziare sono le seguenti:

  • fallimenti
  • passaggi per cambio titolarità appalti
  • cessazioni attività
  • accordi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stipulato con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie dei CCNL.

Inoltre, sono stati prorogati vari bonus ed indennizzi per i lavoratori del settore turismo, spettacolo, sportivi e stagionali di vario tipo, professionisti iscritti a casse di previdenza. E’ stato prorogato anche il Reddito di Emergenza. Come sempre, tutte le indennità andranno richieste tramite il sito INPS, non appena saranno disponibili gli accessi.

cassa integrazione

COVID-19 “Decreto Agosto”: Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), fondo integrazione salariale (FIS) e cassa integrazione in deroga (CIGD)

  • Il “Decreto Agosto” ha messo a disposizione ai datori di lavoro, ulteriori settimane di cassa integrazione per emergenza COVID-19. Nello specifico, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane (con alcuni vincoli). Le complessive 18 settimane (che costituiscono la durata massima) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione, precedentemente richiesti (ed eventualmente autorizzati) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, alle prime nuove 9 settimane.
  • L’INPS, con il messaggio 3131 del 21.08.2020, ha chiarito che al 12 luglio 2020, il conteggio delle precedenti settimane richieste viene azzerato. In questo modo, anche chi non avesse usufruito di tutte le precedenti settimane messe a disposizione, riparte da zero.
  • Le ulteriori 9 settimane, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane. I datori di lavoro che presentano domanda relativa alle ulteriori 9 settimane, potranno essere soggetti al versamento di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e il semestre 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;

c) Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

  • Ai fini dell’accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’INPS sulla base dell’autocertificazione, allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica automaticamente l’aliquota del 18%. INPS e Agenzia delle Entrate, effettueranno le necessarie verifiche, essendo autorizzati allo scambio dei dati.
  • Le domande devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
  • In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento (o per il saldo dell’integrazione salariale) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
  • Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, è concesso, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti (ed eventualmente autorizzati) ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai 50 giorni istituiti. I periodi di integrazione autorizzati sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro (previsto dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457).

AUTO AZIENDALI: CAMBIAMENTO DAL 1′ LUGLIO

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto modifiche gestionali con risvolti economici sia per i lavoratori che per datori di lavoro che riconoscono ai dipendenti/amministratori il benefit dell’auto aziendale con nuovi contratti di assegnazione e immatricolazione dal 1 luglio 2020.
Dal 1° luglio la forfettizzazione degli importi imponibile da tariffe ACI, non sarà più univoca ma sarà suddivisa in 4 fasce determinate dai valori di emissione di anidride carbonica.
Fino al 30 giugno 2020 il valore di benefit imponibile e da tassare ai fini IRPEF e INPS, era pari al 30% del valore autovettura tabelle ACI.
In sostanza chi utilizza autovetture meno inquinanti avrà valori imponibili bassi, mentre chi utilizza vetture più inquinanti avrà progressivamente valori imponibili più alti, nello specifico:
fino a 60 grammi per chilometro, la percentuale è del 25%
da 60 a 160 grammi la percentuale rimane al 30%  sopra i 160 e fino ai 190 grammi la percentuale sale al 40% sopra i 190 grammi la percentuale sale al 50%.
Per il 2021 e anni successivi, la penalizzazione salirà per i veicoli che superano i 160 grammi di emissioni nocive.
Si prevede quindi una doppia gestione tra i contratti di assegnazione autovetture fino al 30 giugno, e quelli successivi. Siamo sempre in attesa di ulteriori chiarimenti da Agenzia Entrate.

COVID-19: contratti a tempo determinato

Il prezzo più alto della crisi derivata dalla pandemia, sicuramente lo pagheranno i lavoratori flessibili come i tempi determinati che in molti casi sono già stati non prorogati o rinnovati per via della causale inesistente dopo i dodici mesi.
Per fare fronte a questo problema il Decreto Rilancio ha introdotto una norma che consente di prorogare/rinnovare il rapporto di lavoro entro il 30 agosto 2020 senza apporre nessuna causale per i lavoratori a tempo determinato già in forza alla data del 23 febbraio 2020.
Si attendono conferme o modifiche in sede di conversione del Decreto Rilancio.

COVID-19: a luglio inizia la prima fase della riforma fiscale.

Causa l’emergenza Covid-19, non si è ancora posta la dovuta attenzione su un provvedimento che riguarda i redditi di milioni di lavoratori dipendenti ed assimilati.
Il bonus fiscale degli 80 euro diventa strutturale per i lavoratori e subisce le seguenti variazioni dal 1 luglio:

– aumento della fascia di reddito da 24mila a 28mila per ottenere il bonus intero.
– il bonus passa da 80 euro a 100 euro quindi si passa da 960 euro a 1200 euro annuo dal 2021. Per il 2020 l’aumento del bonus sarà di 120 euro ( 20 x 6 mesi)
– per i redditi sopra i 28 mila euro è istituita una detrazione fiscale che decresce con l’aumentare del reddito fino a 40mila euro.

Con questa prima fase di riforma fiscale di fatto aumentano i percettori dei bonus fiscali.
La seconda fase della riforma dovrebbe prevedere la revisione di tutto il sistema fiscale tra aliquote e detrazioni/deduzioni. Certo il tutto sarà verificato con le compatibilità del bilancio dello stato dopo gli interventi emergenziali per Covid-19.

ANF: nuovi livelli reddituali periodo

Con la circolare n. 60 del 21/05/2020, l’Inps ha reso noti i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, per la corresponsione dell’assegno nucleo familiare (ANF). I redditi di riferimento per le prossime domande saranno quelli dell’anno 2019.

Le domande per i lavoratori dipendenti del settore privato, non agricolo, dovranno essere presentate (come da circolare n. 45 del 22/03/2019) online tramite il sito Inps. Una volta ottenuta la ricevuta contenente il numero di protocollo, andrà consegnato al datore di lavoro che, a sua volta provvederà a inoltrarlo al consulente del lavoro.

Ricordiamo che, è possibile presentare domande per ANF arretrati, fino a un massimo di cinque anni precedenti. I datori di lavoro, interessanti al conguaglio di ANF arretrati, potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti per un tetto massimo di 3.000 euro.

COVID-19: bonus autonomi

Il precedente Cura Italia prevedeva l’importo una tantum pari a € 600,00; il nuovo decreto Rilancio prevede la proroga automatica dell’indennizzo di € 600,00 per il mese di aprile per la consueta platea di percettori, allargata ai lavoratori intermittenti e ai lavoratori stagionali del settore turismo e spettacolo.
A maggio l’indennizzo sale a € 1.000,00 , ma è riconosciuto in questa forma solo ad alcune categorie tra cui :

a) Liberi professionisti con partita iva non pensionati e non
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e, che abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 33%;

b) Ai Co.Co.Co. che hanno cessato il rapporto di lavoro
all’entrata in vigore del decreto attuale.

Mentre gli altri lavoratori autonomi ( artigiani- commercianti, coltivatori diretti) che hanno preso incentivo per marzo e aprile, saranno ricompresi tra i beneficiari a cui Agenzia Entrate riconoscerà indennizzi a fondo perduto se dimostreranno di avere
subito un calo del fatturato superiore al 33%.

COVID-19: reddito di emergenza

Di nuova istituzione, nasce il REM, reddito di emergenza utile per tutelare nuclei familiari in difficoltà ed esclusi dagli ammortizzatori sociali preesistenti. Il Rem può oscillare da 400 a 800 euro a seconda della composizione del nucleo familiare, ed è
erogato in n. 2 quote. Le domande di richiesta si possono presentare da giugno sul sito INPS. Per ottenere il REM devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. Residenza in Italia;
  2. Isee inferiore ai 15.000,00€ ;
  3. Reddito familiare inferiore al REM;
  4. Patrimonio mobiliare 2019 inferiore ai 10.00,00€.

COVID-19: bonus colf e badanti

Di nuova istituzione, ai lavoratori domestici che hanno in corso dal 23 febbraio 2020, uno o più rapporti di lavoro per una durata superiore a 10 ore settimanali, viene riconosciuta , per i mesi di aprile e maggio, una indennità mensile pari a 500,00€ per ciascun mese. La condizione per ricevere il bonus è quella di non essere convivente con il datore di lavoro.