Con l’approvazione del D.L. 111/2020, è stato introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Tale congedo, può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure, da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.
L’INPS con la circolare n. 116 del 2/10/2020 ha fornito istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione del congedo da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato.
L’articolo 5 del citato D.L. n. 111/2020, prevede la possibilità di beneficiare del congedo ai soli genitori lavoratori dipendenti escludendo, pertanto, dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi che quelli iscritti alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Si precisa che, il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari (o collocatari) di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Per poter fruire del congedo sopra citato, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto. In caso di proroghe del provvedimento, o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso, oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli. Nel caso di più provvedimenti, che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
Si ricorda che, il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.
È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente relativamente alle giornate di congedo non fruite, di conseguenza non risultano annullabili domande del congedo di cui trattasi per i giorni in cui vi sia stata effettiva fruizione.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata sulla base delle disposizioni del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Si precisa che l’indennità è riconosciuta “in luogo della retribuzione”, ovvero sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto. L’indennità verrà anticipata dal datore di lavoro.
Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e, altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento. Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.
In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Non è possibile invece fruire di congedo COVID-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità – secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 – a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.
È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
Si riportano di seguito i casi di incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e, altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento. Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per il periodo di quarantena predisposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore sia disoccupato o, comunque non svolga alcuna attività lavorativa.
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito nel caso in cui l’altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, FIS, CIG in deroga, CISOA, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
È incompatibile la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli con prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: tramite il portale web INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS) o presso gli intermediari autorizzati.
La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
Dovranno essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.
Di seguito, elenchiamo le principali novità, in materia di lavoro, del “Decreto Agosto”:
CONTRATTI A TERMINE: datore di lavoro e dipendente – a prescindere dal fatto che il contratto a termine fosse “in corso” alla data del 23 febbraio 2020 (tale requisito non è più richiesto) – possono prorogarlo o rinnovarlo, per una sola volta, senza indicare la causale. Ciò richiede però 2 condizioni:
a) tale rinnovo o proroga (che potrebbe di fatto diventare la quinta, in deroga alle 4 massimo previste in via ordinaria) non può durare più di 12 mesi;
b) tale rinnovo o proroga “speciale” non può comunque comportare il superamento della durata massima di 24 mesi. In pratica, se la somma di tutti i precedenti periodi di lavoro tra le parti è pari a 18 mesi, la nuova proroga o rinnovo in esame – senza necessità di indicare alcune causale – non potrà né dovrà comunque superare i 6 mesi.
Da ultimo, vista la nuova formulazione della disposizione, a noi pare che le parti abbiano tempo fino al 31 dicembre per convenire la proroga o il rinnovo, con la conseguenza che l’attività dovrà iniziare nel 2020 e potrà cessare nel 2021, dovendosi quindi intendere la data del 31 dicembre come quella “ultima” di inizio del rapporto così rinnovato o prorogato.
ESONERI CONTRIBUTIVI: per le imprese che hanno usufruito della cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno e, che non ne faranno più uso di quelle messe a disposizione, è previsto uno sgravio contributivo al 100% per 4 mesi.
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO O STABILIZZAZIONE CONTRATTI A TERMINE: le aziende che incrementano l’occupazione sia con assunzioni a tempo indeterminato o trasformando i contratti a termine, hanno diritto a 6 mesi di sgravio contributivo al 100%.
Per i vari esoneri e sgravi, siamo in attesa delle istruzioni e modalità operative dai Ministeri e INPS.
PROROGA STOP AI LICENZIAMENTI: a seguito di istituzione di nuove settimane di cassa integrazione, è stato prorogato il divieto di licenziamento fino al 31 dicembre o fino alla fine utilizzo settimane di CIG.
Le deroghe previste per poter licenziare sono le seguenti:
Inoltre, sono stati prorogati vari bonus ed indennizzi per i lavoratori del settore turismo, spettacolo, sportivi e stagionali di vario tipo, professionisti iscritti a casse di previdenza. E’ stato prorogato anche il Reddito di Emergenza. Come sempre, tutte le indennità andranno richieste tramite il sito INPS, non appena saranno disponibili gli accessi.
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
c) Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
La Legge di bilancio 2020 ha introdotto modifiche gestionali con risvolti economici sia per i lavoratori che per datori di lavoro che riconoscono ai dipendenti/amministratori il benefit dell’auto aziendale con nuovi contratti di assegnazione e immatricolazione dal 1 luglio 2020.
Dal 1° luglio la forfettizzazione degli importi imponibile da tariffe ACI, non sarà più univoca ma sarà suddivisa in 4 fasce determinate dai valori di emissione di anidride carbonica.
Fino al 30 giugno 2020 il valore di benefit imponibile e da tassare ai fini IRPEF e INPS, era pari al 30% del valore autovettura tabelle ACI.
In sostanza chi utilizza autovetture meno inquinanti avrà valori imponibili bassi, mentre chi utilizza vetture più inquinanti avrà progressivamente valori imponibili più alti, nello specifico:
fino a 60 grammi per chilometro, la percentuale è del 25%
da 60 a 160 grammi la percentuale rimane al 30% sopra i 160 e fino ai 190 grammi la percentuale sale al 40% sopra i 190 grammi la percentuale sale al 50%.
Per il 2021 e anni successivi, la penalizzazione salirà per i veicoli che superano i 160 grammi di emissioni nocive.
Si prevede quindi una doppia gestione tra i contratti di assegnazione autovetture fino al 30 giugno, e quelli successivi. Siamo sempre in attesa di ulteriori chiarimenti da Agenzia Entrate.
Il prezzo più alto della crisi derivata dalla pandemia, sicuramente lo pagheranno i lavoratori flessibili come i tempi determinati che in molti casi sono già stati non prorogati o rinnovati per via della causale inesistente dopo i dodici mesi.
Per fare fronte a questo problema il Decreto Rilancio ha introdotto una norma che consente di prorogare/rinnovare il rapporto di lavoro entro il 30 agosto 2020 senza apporre nessuna causale per i lavoratori a tempo determinato già in forza alla data del 23 febbraio 2020.
Si attendono conferme o modifiche in sede di conversione del Decreto Rilancio.
Causa l’emergenza Covid-19, non si è ancora posta la dovuta attenzione su un provvedimento che riguarda i redditi di milioni di lavoratori dipendenti ed assimilati.
Il bonus fiscale degli 80 euro diventa strutturale per i lavoratori e subisce le seguenti variazioni dal 1 luglio:
– aumento della fascia di reddito da 24mila a 28mila per ottenere il bonus intero.
– il bonus passa da 80 euro a 100 euro quindi si passa da 960 euro a 1200 euro annuo dal 2021. Per il 2020 l’aumento del bonus sarà di 120 euro ( 20 x 6 mesi)
– per i redditi sopra i 28 mila euro è istituita una detrazione fiscale che decresce con l’aumentare del reddito fino a 40mila euro.
Con questa prima fase di riforma fiscale di fatto aumentano i percettori dei bonus fiscali.
La seconda fase della riforma dovrebbe prevedere la revisione di tutto il sistema fiscale tra aliquote e detrazioni/deduzioni. Certo il tutto sarà verificato con le compatibilità del bilancio dello stato dopo gli interventi emergenziali per Covid-19.
Con la circolare n. 60 del 21/05/2020, l’Inps ha reso noti i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, per la corresponsione dell’assegno nucleo familiare (ANF). I redditi di riferimento per le prossime domande saranno quelli dell’anno 2019.
Le domande per i lavoratori dipendenti del settore privato, non agricolo, dovranno essere presentate (come da circolare n. 45 del 22/03/2019) online tramite il sito Inps. Una volta ottenuta la ricevuta contenente il numero di protocollo, andrà consegnato al datore di lavoro che, a sua volta provvederà a inoltrarlo al consulente del lavoro.
Ricordiamo che, è possibile presentare domande per ANF arretrati, fino a un massimo di cinque anni precedenti. I datori di lavoro, interessanti al conguaglio di ANF arretrati, potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti per un tetto massimo di 3.000 euro.
Il precedente Cura Italia prevedeva l’importo una tantum pari a € 600,00; il nuovo decreto Rilancio prevede la proroga automatica dell’indennizzo di € 600,00 per il mese di aprile per la consueta platea di percettori, allargata ai lavoratori intermittenti e ai lavoratori stagionali del settore turismo e spettacolo.
A maggio l’indennizzo sale a € 1.000,00 , ma è riconosciuto in questa forma solo ad alcune categorie tra cui :
a) Liberi professionisti con partita iva non pensionati e non
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e, che abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 33%;
b) Ai Co.Co.Co. che hanno cessato il rapporto di lavoro
all’entrata in vigore del decreto attuale.
Mentre gli altri lavoratori autonomi ( artigiani- commercianti, coltivatori diretti) che hanno preso incentivo per marzo e aprile, saranno ricompresi tra i beneficiari a cui Agenzia Entrate riconoscerà indennizzi a fondo perduto se dimostreranno di avere
subito un calo del fatturato superiore al 33%.
Di nuova istituzione, nasce il REM, reddito di emergenza utile per tutelare nuclei familiari in difficoltà ed esclusi dagli ammortizzatori sociali preesistenti. Il Rem può oscillare da 400 a 800 euro a seconda della composizione del nucleo familiare, ed è
erogato in n. 2 quote. Le domande di richiesta si possono presentare da giugno sul sito INPS. Per ottenere il REM devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Di nuova istituzione, ai lavoratori domestici che hanno in corso dal 23 febbraio 2020, uno o più rapporti di lavoro per una durata superiore a 10 ore settimanali, viene riconosciuta , per i mesi di aprile e maggio, una indennità mensile pari a 500,00€ per ciascun mese. La condizione per ricevere il bonus è quella di non essere convivente con il datore di lavoro.