A seguito del “Decreto Rilancio”, approvato in data 13.05.2020, si riportano di seguito le principali novità, in materia di lavoro dipendente:
A seguito delle novità introdotte con il Decreto Legge 124/2019, entrato in vigore il 27 ottobre, l’obbligo di presentazione dei modelli F24 mediante gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (FISCOONLINE ed ENTRATEL) è stato esteso a tutti i crediti maturati “in qualità di sostituto d’imposta”, ricomprendendo quindi nella disposizione anche il c.d. “Bonus Renzi” e i rimborsi erogati a seguito della presentazione del modello 730.
Di seguito le principale novità introdotte dal decreto:
· Tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, sono tenuti, sin da subito, ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fiscoonline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che positivo).
· La nuova disposizione estende l’obbligatorietà dell’utilizzo degli strumenti di trasmissione telematica nella presentazione dei modelli F24 sia ai titolari di partita iva che ai privati.
· Non è più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizioni da Banche, Poste, etc. per la trasmissione di modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti.
· L’obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e “Bonus Renzi”).
Le aziende che fino ad oggi hanno gestito il modello F24 per conto proprio, per continuare a gestire autonomamente il modello dovranno essere accreditati sul sito delle Agenzie delle Entrate ed utilizzare gli strumenti telematici Fiscoonline ed Entratel, oppure decidere di affidare la gestione ai professionisti abilitati.
L’articolo 1 comma 677 della Manovra 2020 (Legge n. 160/2019) modificando l’articolo 51 comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (cosiddetto TUIR contenuto nel DPR n. 917/86) prevede dal 1° gennaio 2020:
Nel primo caso, quello dei buoni cartacei, la soglia è stata diminuita dai precedenti 5,29 euro. Per i buoni elettronici, invece, l’asticella si alza rispetto ai 7 euro previsti fino al 31 dicembre 2019.
La norma ha il chiaro intento di favorire i buoni elettronici rendendoli doppiamente convenienti: da un lato ne aumenta l’esenzione, dall’altro rende meno appetibili i “concorrenti” cartacei.
Il giorno 28 marzo 2019 è stata firmata la bozza di accordo per il rinnovo del Ccnl Cooperative Sociali, sottoscritta e validata entro il 20 maggio 2019 in via definitiva.
Le principali novità sono:
L’Inps ha deciso una drastica inversione di tendenza per la richiesta degli assegni per nucleo familiare (ANF).
Da Aprile 2019 i lavoratori dipendenti dovranno predisporre la richiesta ANF solo online tramite sito Inps. Il modulo cartaceo, da consegnare al datore di lavoro, resta valido solo per i dipendenti agricoli.
Da ora in poi, sarà l’Inps, che una volta ricevuta la domanda online, determinerà gli importi da assegnare al nucleo familiare.
In sintesi la procedura sarà la seguente:
Resta, invece, invariata la procedura online per richiedere l’autorizzazione ANF (ad esempio per i soggetti non coniugati/separati/conviventi).
L’istituto dopo anni di stallo, visto il mutare del sistema produttivo, ha rivisto tutta la propria classificazione dei rischi assicurativi, procedendo con sistemazione voci rischio, raggruppando attività od eliminandone alcune voci (comprese le Pat ponderate).
L’istituto ha provveduto altresì a modulare i tassi in riferimento alle nuove voci di rischio, tendenzialmente anche riducendo l’impatto economico dei tassi per le aziende.
In sostanza dal 2019 abbiamo un nuovo sistema classificatorio delle attività.
Con l’entrata in vigore della L. 96/2018 del 12.08.2018, i tempi determinati si riducono da 36 a 12 mesi.
Solo occasionalmente, è possibile prorogarli a 24, con specifiche motivazioni.
Il numero massimo di proroghe previsto è di 4.
Ogni rinnovo (riassunzione) aumenta il contributo di addizionale Aspi dello 0,5%, ed è necessario motivarlo.
In deroga a quanto previsto dalla legislazione, i Ccnl possono prevedere, in ragione di particolari attività di settore, durate superiori dei tempi determinati.
Il Dm 22 marzo 2018 ha attuato quanto previsto dalla legge 124/2017 che prevede la possibilità di una destinazione parziale del TFR ai fondi pensione.
Il lavoratore può scegliere di :
Il nuovo modello TFR2, su cui esercitare la scelta, prevede che il trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella misura prescelta, in conformità alle previsioni delle fonti istitutive collettive.
L’ esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, prevede nuovi sgravi per le assunzioni/trasformazioni di operai, impiegati o quadri con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate da tutti i datori di lavoro privati a partire dal 1° gennaio 2018.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato, di dirigente, di lavoro intermittente o a chiamata e di lavoro domestico.
L’esonero contributivo spetta a condizione che, l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (trentacinque anni per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Si precisa che, eventuali periodi di lavoro domestico, di lavoro intermittente a tempo indeterminato e di lavoro autonomo svolti in precedenza, anche presso il medesimo datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione.
L’ incentivo, della durata di 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di €. 3.000 annui (da riparametrare e applicare su base mensile).
La stessa agevolazione trova applicazione, per un periodo massimo di dodici mesi, in caso di conferma, dopo l’ 01.01.2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In quest’ ultima ipotesi, l’agevolazione trova applicazione a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore anno di beneficio contributivo previsto dalla normativa in tema di apprendistato.
Casi particolari, il beneficio:
Allo scopo di agevolare le verifiche rispetto al possesso dei requisiti sopra citati, l’INPS ha realizzato un’apposita utility, attraverso la quale è possibile acquisire le informazioni in ordine allo svolgimento di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. E’ comunque necessario, avvalersi di un’autocertificazione da parte del dipendente interessato agli sgravi.
A partire dal 1° Gennaio 2018 le maggiori novità su lavoro e previdenza, a seguito dell’approvazione della nuova legge di bilancio, sono:
Nuovi sgravi – Contributi previdenziali ridotti del 50%, per i datori di lavoro privati che, assumono con contratto a tempo indeterminato, soggetti con meno di 35 anni (solo per il 2018) e meno di 30 anni (dal 2019), i quali non abbiano avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’agevolazione si applica anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine. La riduzione, su base mensile, potrà avere una durata massima di 36 mesi con riduzione dei contributi fino alla soglia di 3mila euro annui.
Bonus 80 euro – La soglia di reddito che garantisce i 960 euro annui di “bonus Renzi” passa da 24mila a 24.600 euro; mentre, per averlo in proporzione in base al reddito la soglia si alza da 26mila a 26.600 euro.
Congedi di paternità – Passano da due a quattro i giorni di congedo di paternità obbligatori, che il padre lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro.
I giorni sono fruibili, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore.
Inoltre, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Per questi giorni di “assenza” è riconosciuto un trattamento economico nella misura pari al 100% della retribuzione a carico INPS. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata con i contributi INPS.
Contributi dirigenti terziario – Il contributo al Fondo Mario Negri dovuto dal datore di lavoro in relazione ai dirigenti del terziario sale dal 14,18% al 14,46%.