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COVID-19 “Decreto Rilancio”​: principali novità in materia di lavoro dipendente

A seguito del “Decreto Rilancio”, approvato in data 13.05.2020, si riportano di seguito le principali novità, in materia di lavoro dipendente:

  • La cassa integrazione viene incrementata di ulteriori cinque settimane, per chi abbia già fruito delle nove precedenti, nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. È, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane dal 1 settembre al 31 ottobre 2020. La misura vale per la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), per il Fondo Integrazione Salariale (FIS) e per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD). Su quest’ultima, nei prossimi giorni, ci saranno sviluppi in merito alla possibile presentazione delle domande direttamente all’Inps (e non più alle Regione).
  • Il congedo Covid-19 viene portato a 30 giorni (continuativi o frazionati), per il periodo complessivo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruirne, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Pertanto, chi avesse già usufruito dei primi 15 giorni, ne ha a disposizione altri 15. Resta invariata l’indennità pari al 50% della retribuzione.
  • In alternativa al congedo Covid-19, resta in vigore il bonus baby sitter, che raddoppia da 600 euro a 1.200 euro per figli di età inferiore ai 12 anni (limite che si annulla in caso di figli disabili). Lo stesso bonus può essere usato anche per pagare centri estivi o simili.
  • permessi L. 104 sono stati aumentati di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
  • Licenziamenti sospesi per altri 3 mesi. La sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo è stata portata da due a cinque mesi, a decorrere dal 23 febbraio 2020.
  • Sono state previste due “sanatorie” del lavoro relative alla emersione del lavoro irregolare e la possibilità di occupazione dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Nuova modalità di presentazione telematica delle deleghe F24

A seguito delle novità introdotte con il Decreto Legge 124/2019, entrato in vigore il 27 ottobre, l’obbligo di presentazione dei modelli F24 mediante gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (FISCOONLINE ed ENTRATEL) è stato esteso a tutti i crediti maturati “in qualità di sostituto d’imposta”, ricomprendendo quindi nella disposizione anche il c.d. “Bonus Renzi” e i rimborsi erogati a seguito della presentazione del modello 730.

Di seguito le principale novità introdotte dal decreto:

· Tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, sono tenuti, sin da subito, ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fiscoonline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che positivo).

· La nuova disposizione estende l’obbligatorietà dell’utilizzo degli strumenti di trasmissione telematica nella presentazione dei modelli F24 sia ai titolari di partita iva che ai privati.

· Non è più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizioni da Banche, Poste, etc. per la trasmissione di modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti.

· L’obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e “Bonus Renzi”).

Le aziende che fino ad oggi hanno gestito il modello F24 per conto proprio, per continuare a gestire autonomamente il modello dovranno essere accreditati sul sito delle Agenzie delle Entrate ed utilizzare gli strumenti telematici Fiscoonline ed Entratel, oppure decidere di affidare la gestione ai professionisti abilitati.

Buoni pasto 2020: cosa cambia

L’articolo 1 comma 677 della Manovra 2020 (Legge n. 160/2019) modificando l’articolo 51 comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (cosiddetto TUIR contenuto nel DPR n. 917/86) prevede dal 1° gennaio 2020:

  • per i buoni pasto cartacei l’esenzione da contributi INPS e tassazione IRPEF per la parte che non eccede i 4 euro;
  • per i buoni pasto in formato elettronico la soglia di esenzione passa invece a 8 euro.

Nel primo caso, quello dei buoni cartacei, la soglia è stata diminuita dai precedenti 5,29 euro. Per i buoni elettronici, invece, l’asticella si alza rispetto ai 7 euro previsti fino al 31 dicembre 2019.

La norma ha il chiaro intento di favorire i buoni elettronici rendendoli doppiamente convenienti: da un lato ne aumenta l’esenzione, dall’altro rende meno appetibili i “concorrenti” cartacei.

 

Rinnovo Ccnl Cooperative Sociali

Il giorno 28 marzo 2019 è stata firmata la bozza di accordo per il rinnovo del Ccnl Cooperative Sociali, sottoscritta e validata entro il 20 maggio 2019 in via definitiva.

Le principali novità sono:

  • aumenti retributivi previsti in 3 date al 01.11.2019, al 01.04.2020 e al 01.09.2020.
  • una tantum di € 300,00 per i dipendenti in forza alla data sottoscrizione accordo, proporzionata alla percentuale di part-time, da erogare in due rate a maggio e luglio 2019.
  • eliminazione dell’istituto ERT ed introduzione di PREMIO TERRITORIALE DI RISULTATO legato ai parametri aziendali e non più provinciali.
  • attivazione deroga sulla durata dei tempi determinati che ritornano ad avere durata massima di 36 mesi (40 mesi per disabili/svantaggiati). Il personale a tempo determinato non può superare il 30% del personale a tempo indeterminato.
  • introdotte nuove figure professionali tra le mansioni.
  • aumento della percentuale dello 0,5% a carico azienda sul contributo della previdenza complementare.

ANF – nuove modalità di presentazione

L’Inps ha deciso una drastica inversione di tendenza per la richiesta degli assegni per nucleo familiare (ANF).

Da Aprile 2019 i lavoratori dipendenti dovranno predisporre la richiesta ANF solo online tramite sito Inps. Il modulo cartaceo, da consegnare al datore di lavoro, resta valido solo per i dipendenti agricoli.

Da ora in poi, sarà l’Inps, che una volta ricevuta la domanda online, determinerà gli importi da assegnare al nucleo familiare.

In sintesi la procedura sarà la seguente:

  • il lavoratore (direttamente o tramite patronati) presenta domanda online nel sito Inps.
  • il sito rilascia ricevuta di presentazione (con i vari step di lavorazione). Solo in caso di rigetto della domanda, al lavoratore viene inviata comunicazione dall’istituto.
  • il lavoratore consegna al proprio datore di lavoro la ricevuta di presentazione della domanda; successivamente il datore di lavoro (direttamente o tramite intermediario aziendale), consulta il cassetto previdenziale e scarica le risultanze degli importi destinati ai soggetti richiedenti, per poi applicarle in cedolino paga.

Resta, invece, invariata la procedura online per richiedere l’autorizzazione ANF (ad esempio per i soggetti non coniugati/separati/conviventi).

INAIL – Nuova classificazione rischi

L’istituto dopo anni di stallo, visto il mutare del sistema produttivo, ha rivisto tutta la propria classificazione dei rischi assicurativi, procedendo con sistemazione voci rischio, raggruppando attività od eliminandone alcune voci (comprese le Pat ponderate).

L’istituto ha provveduto altresì a modulare i tassi in riferimento alle nuove voci di rischio, tendenzialmente anche riducendo l’impatto economico dei tassi per le aziende.

In sostanza dal 2019 abbiamo un nuovo sistema classificatorio delle attività.

I “nuovi” tempi determinati dopo il Decreto Dignità

Con l’entrata in vigore della L. 96/2018 del 12.08.2018, i tempi determinati si riducono da 36 a 12 mesi.

Solo occasionalmente, è possibile prorogarli a 24, con specifiche motivazioni.

Il numero massimo di proroghe previsto è di 4.

Ogni rinnovo (riassunzione) aumenta il contributo di addizionale Aspi dello 0,5%, ed è necessario motivarlo.

In deroga a quanto previsto dalla legislazione, i Ccnl possono prevedere, in ragione di particolari attività di settore, durate superiori dei tempi determinati.

 

 

 

Nuovo modulo scelta TFR

Il Dm 22 marzo 2018 ha attuato quanto previsto dalla legge 124/2017 che prevede la possibilità di una destinazione parziale del TFR ai fondi pensione.

Il lavoratore può scegliere di :

  1. mantenere il TFR in azienda (nelle imprese con almeno 50 dipendenti viene versato al Fondo tesoreria INPS)
  2. di devolverlo al Fondo pensione integralmente se non ci sono previsioni diverse dei contratti collettivi
  3. di devolverlo in parte al Fondo pensione, quando il contratto o accordo collettivo lo prevede e indica la relativa percentuale.

Il nuovo modello TFR2, su cui esercitare la scelta, prevede che il trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella misura prescelta, in conformità alle previsioni delle fonti istitutive collettive.

Nuovo Esonero Contributivo per i contratti a tempo INDETERMINATO

L’ esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, prevede nuovi sgravi per le assunzioni/trasformazioni di operai, impiegati o quadri con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate da tutti i datori di lavoro privati a partire dal 1° gennaio 2018.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato, di dirigente, di lavoro intermittente o a chiamata  e di lavoro domestico.

L’esonero contributivo spetta a condizione che, l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (trentacinque anni per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Si precisa che, eventuali periodi di lavoro domestico, di lavoro intermittente a tempo indeterminato e di lavoro autonomo svolti in precedenza, anche presso il medesimo datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione.

L’ incentivo, della durata di 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di €. 3.000 annui (da riparametrare e applicare su base mensile).

La stessa agevolazione trova applicazione, per un periodo massimo di dodici mesi, in caso di conferma, dopo l’ 01.01.2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In quest’ ultima ipotesi, l’agevolazione trova applicazione a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore anno di beneficio contributivo previsto dalla normativa in tema di apprendistato.

 

Casi particolari, il beneficio:

  1. non spetta in presenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato all’estero;
  2. nei confronti di due rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, spetta ad entrambi i datori di lavoro purché la data di assunzione sia la medesima (in caso contrario, l’ agevolazione spetterebbe solamente al datore di lavoro che ha per primo effettuato l’assunzione);

Allo scopo di agevolare le verifiche rispetto al possesso dei requisiti sopra citati, l’INPS ha realizzato un’apposita utility, attraverso la quale è possibile acquisire le informazioni in ordine allo svolgimento di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. E’ comunque necessario, avvalersi di un’autocertificazione da parte del dipendente interessato agli sgravi.

 

Novità 2018: Lavoro e Previdenza

A partire dal 1° Gennaio 2018 le maggiori novità su lavoro e previdenza, a seguito dell’approvazione della nuova legge di bilancio, sono:

Nuovi sgravi – Contributi previdenziali ridotti del 50%, per i datori di lavoro privati che, assumono con contratto a tempo indeterminato, soggetti con meno di 35 anni (solo per il 2018) e meno di 30 anni (dal 2019), i quali non abbiano avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’agevolazione si applica anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine. La riduzione, su base mensile, potrà avere una durata massima di 36 mesi con riduzione dei contributi fino alla soglia di 3mila euro annui.

Bonus 80 euro – La soglia di reddito che garantisce i 960 euro annui di “bonus Renzi” passa da 24mila a 24.600 euro; mentre, per averlo in proporzione in base al reddito la soglia si alza da 26mila a 26.600 euro.

Congedi di paternità – Passano da due a quattro i giorni di congedo di paternità obbligatori, che il padre lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro.
I giorni sono fruibili, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore.
Inoltre, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Per questi giorni di “assenza” è riconosciuto un trattamento economico nella misura pari al 100% della retribuzione a carico INPS. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata con i contributi INPS.

Contributi dirigenti terziario – Il contributo al Fondo Mario Negri dovuto dal datore di lavoro in relazione ai dirigenti del terziario sale dal 14,18% al 14,46%.