Sgravio dei contributi per gli apprendisti nelle piccole aziende
I datori di lavoro fino a 9 dipendenti che assumono lavoratori con contratto di apprendistato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, godono per tre anni di una riduzione contributiva pari al 100% dei contributi a proprio carico.
Dal 1° gennaio 2012 cambiano i contributi per i lavoratori apprendisti a carico dei datori di lavoro che hanno fino a 9 addetti. Per favorire l’instaurazione di questi contratti a contenuto formativo nelle piccole imprese, il legislatore ha previsto l’esonero contributivo a favore del datore di lavoro per tre anni. Secondo quanto stabilito dall’art. 22 comma 1, legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), a decorrere dal 1.1.2012, per le assunzioni di apprendisti avvenute a partire da tale data e fino al 31.12.2016, i datori di lavoro che hanno fino a 9 dipendenti sono esonerati per i primi tre anni di durata del contratto dai contributi a proprio carico, resta ferma la misura dei contributi a carico del lavoratore. Lo sconto contributivo a favore del datore di lavoro ammonta quindi al 1,5% per il primo anno, al 3,5% per il secondo anno e al 10% per il terzo anno. Per gli ulteriori mesi di durata del contratto, successivi ai primi 36 mesi scontati, la misura dei contributi è quella già prevista: 10% a carico del datore di lavoro più 5,84% a carico del lavoratore per un totale di 15,84%
Lavoratori per i quali spetta il beneficio
La disposizione normativa prevede lo sgravio contributivo per i contratti stipulati dal 1.1.2012 e fino al 31.12.2016, pertanto non possono goderne i datori di lavoro che hanno già in forza apprendisti assunti prima di tale data, anche se la durata del rapporto di lavoro si protrae oltre il 2012.
Ci troviamo quindi in presenza di un doppio binario per il calcolo dei contributi dovuti per gli apprendisti: quelli assunti entro il 31.12.2011 mantengono il vecchio regime, quelli assunti dal 1.1.2012 godono invece di un costo contributivo più ridotto.
Dal beneficio sono esclusi i lavoratori assunti come apprendisti iscritti nelle liste di mobilità che possono essere assunti con contratto di apprendistato finalizzato alla loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per essi infatti non trova applicazione il regime contributivo agevolato previsto per i lavoratori apprendisti ma quello previsto dagli articoli 25 comma 9 della legge 223/1991 e art. 8 comma 4 della medesima legge se al lavoratore spetta l’indennità di mobilità.
Datori di lavoro ammessi al beneficio
Il beneficio è riservato ai datori di lavoro che hanno fino a 9 dipendenti. Nulla cambia quindi per i datori di lavoro che hanno più di 9 dipendenti, qualunque sia la data di assunzione degli apprendisti. Per loro l’importo dei contributi dovuti continua ad essere determinato secondo le regole precedenti.
Durata dell’esonero contributivo
Il beneficio ha una durata massima di 3 anni, pertanto se la durata del contratto di apprendistato è superiore, ad esempio 5 anni, per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti per i primi tre anni viene riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a loro carico, per i successivi due continua ad essere dovuto il contributo del 10% a carico del datore di lavoro. In tutti i casi, qualunque sia la durata del rapporto di apprendistato, il lavoratore paga per intero la propria quota, fissata nel 5,84%.
Il limite del 2016 rappresenta la data finale entro la quale stipulare i contratti che possono beneficiare dello sgravio triennale anche se il triennio agevolato si colloca parzialmente oltre il 31.12.2016.
Criteri per il calcolo dei dipendenti
Nel calcolo dei dipendenti devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica. Occorre tenere conto anche degli assenti, ancorché non siano retribuiti (es. per servizio militare, e/o gravidanza). E’ possibile escludere dal computo il lavoratore assente solamente se, in sua sostituzione, é stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo. Vanno invece sempre esclusi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento ex D.Lgs. n. 276/2003, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge n. 223/1991.
I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all’orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (articolo 6, D.Lgs n. 61/2000, e successive modificazioni).
I lavoratori intermittenti ex D.Lgs n. 276/2003 e successive modificazioni, vanno considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento. Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all’anno, e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta.
Si ricorda che il requisito occupazionale deve essere determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata. Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato, pertanto il beneficio permane anche se nelle more della fruizione del beneficio il numero degli addetti dovesse superare le 9 unità.
Tabella dei contributi da versare
Assunzioni fatte entro il 31.12.2011 (la misura dei contributi non subisce riduzioni dal 2012)
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Aziende fino a 9 dipendenti |
Aziende oltre i 9 dipendenti |
Periodo contrattuale |
Totale |
Datore di lavoro |
Lavoratore |
Totale |
Datore di lavoro |
Lavoratore |
Dal 1° al 12° mese di contratto |
7,34 |
1,50 |
5,84 |
15,84 |
10,00 |
5,84 |
Dal 13° al 24° mese di contratto |
8,84 |
3,00 |
5,84 |
15,84 |
10,00 |
5,84 |
Oltre il 24° mese di contratto |
15,84 |
10,00 |
5,84 |
15,84 |
10,00 |
5,84 |
Assunzioni fatte dal 1.1.2012 al 31.12.2016 (la misura ridotta prosegue per un triennio anche dopo il 31.12.2016 purché le assunzioni siano intervenute entro tale data)
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Aziende fino a 9 dipendenti |
Aziende oltre i 9 dipendenti |
Periodo contrattuale |
Totale |
Datore di lavoro |
Lavoratore |
Totale |
Datore di lavoro |
Lavoratore |
Dal 1° al 12° mese di contratto |
5,84 |
0,00 |
5,84 |
15,84 |
10,00 |
5,84 |
Dal 13° al 24° mese di contratto |
5,84 |
0,00 |
5,84 |
15,84 |
10,00 |
5,84 |
Dal 24° al 36° mese di contratto |
5,84 |
0,00 |
5,84 |
15,84 |
10,00 |
5,84 |
Oltre il 36° mese di contratto |
15,84 |
10,00 |
5,84 |
15,84 |
10,00 |
5,84 |