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Elemento Economico di Garanzia

Con la retribuzione di novembre 2017, le aziende del terziario corrisponderanno ai propri dipendenti aventi diritto un Elemento Economico di Garanzia (Eeg).

L’Elemento Economico di Garanzia spetta ai lavoratori a tempo indeterminato (anche gli apprendisti) ed ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2017, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro da almeno sei mesi.

L’importo teorico è pari ai seguenti importi:
– Quadri, 1° e 2° livello (aziende fino a 10 dipendenti): euro 95,00;
– Quadri, 1° e 2° livello (aziende oltre 10 dipendenti): euro 105,00;
– 3° e 4° livello (aziende fino a 10 dipendenti): euro 80,00;
– 3° e 4° livello (aziende oltre 10 dipendenti): euro 90,00;
– 5°, 6° e 7° livello (aziende fino a 10 dipendenti): euro 65,00;
– 5°, 6° e 7° livello (aziende oltre 10 dipendenti): euro 75,00;

L’importo effettivo spettante dovrà essere calcolato in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 ottobre 2017 e le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.

Al riguardo, Confcommercio ha precisato che nei mesi di effettiva prestazione lavorativa rientrano anche i periodi di congedo di maternità. Devono, invece, essere esclusi i seguenti periodi di astensione dal lavoro per Congedo parentale, Permessi e aspettative non retribuiti, Sospensione con ricorso alla Cigs, Malattia e infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non vi sia alcuna integrazione retributiva a carico del datore di lavoro.

L’importo dovrà inoltre essere riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.

L’importo dell’Eeg è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal ccnl corrisposto successivamente al 1° gennaio 2015.

L’Eeg non è inoltre utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il Tfr e, deve essere assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione corrente.

Delibera aumento Commercio

Le parti sociali hanno sottoscritto un accordo integrativo per il Ccnl Terziario del 30 marzo 2015. In particolare hanno previsto la corresponsione nel mese di marzo 2018 della tranche di aumento, precedentemente sospeso a novembre 2016.
Il nuovo accordo stabilisce che la tranche sarà erogata nel mese di marzo 2018 e, inoltre, è stata posticipata la scadenza del CCNL Terziario al 31 luglio 2018.

Obbligo di denuncia per gli infortuni inferiori a 3 giorni

Dal 12 ottobre 2017 anche gli infortuni che hanno prognosi di un giorno, oltre quello dell’infortunio, devono essere comunicati all’Inail. Si tratta di una delle novità introdotte con il decreto n. 183/2016 con il quale è stato istituito il SINP, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

La finalità dell’obbligo è solo statistica e informativa.

Dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro dovranno, quindi, trasmettere per via telematica all’Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e,  sempre per via telematica, la denuncia a fini assicurativi degli infortuni, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Entrambe entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

In caso di mancata comunicazione anche se di solo un giorno al datore di lavoro potrà essere soggetto a sanzioni.

Ricordiamo che, la la tenuta obbligatoria del registro infortuni è stata abrogata dal 23 dicembre 2015 (art. 23 D. Lgs. n. 151/2015).

 

Metalmeccanici Industria: Welfare Aziendale obbligatorio

Il settore metalmeccanico industria, attraverso l’accordo di rinnovo del CCNL del 26 novembre 2016, il successivo accordo integrativo di dettaglio del 27 febbraio 2017 (art. 17) e la precisazione contenuta nella stesura definitiva del CCNL, ha regolamentato, a livello nazionale e nell’ambito di una nuova politica retributiva , la gestione di un embrionale piano di welfare aziendale (obbligatorio).

A decorrere dal 1° giugno 2017 le aziende sono contrattualmente tenute a mettere a disposizione (anche attraverso piattaforme web) dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 100,00 (€ 150,00 dall’1.6.2018; € 200,00 dall’1.6.2019), da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1.1-31.12).

Metalmeccanici Industria: MetaSalute obbligatorio da Ottobre 2017

A decorrere dal 4 settembre 2017 tutte le imprese che applicano il c.c.n.l per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti devono iscrivere i propri dipendenti al fondo di assistenza sanitaria integrativa mètaSalute.

L’accordo di rinnovo del 26 novembre 2016, infatti, ha previsto che a tutti i lavoratori a cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti non coperti da polizza sanitaria integrativa aziendale devono essere iscritti dalle imprese al fondo sanitario nazionale di categoria mètaSalute; i lavoratori entreranno in copertura assicurativa a partire dal 1° ottobre 2017.

Sono interessati alla copertura sanitaria garantita dal fondo mètaSalute i seguenti lavoratori non in prova:
-A tempo indeterminato compresi i part time;
-Con contratto di apprendistato;
-Con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;
-A domicilio.
Come previsto dall’accordo del 26 novembre 2016, a decorrere da ottobre 2017 le aziende dovranno versare mensilmente a mètaSalute 13 euro per ogni lavoratore iscritto; il contributo è a totale carico delle aziende ed è sempre dovuto in misura piena.

persone che saltano

Garanzia Giovani: al via le assunzioni per i Neet

Operativi da oggi gli incentivi per le assunzioni dei Neet, ossia i giovani che non studiano e non lavorano, di età compresa tra i 16 e i 29 anni.

L’Inps infatti ha pubblicato la circolare (n. 41/2017 qui sotto allegata) che attua gli incentivi della nuova Garanzia Giovani: un bonus che va ai privati che assumono il personale iscritto al programma operativo nazionale apposito (programma al quale possono registrarsi appunto i c.d. Neet, che risultano disoccupati e che diano la propria disponibilità a svolgere subito un lavoro o partecipare alle misure di politiche attive concordate col centro per l’impiego).

 

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato (di durata pari o superiori a 6 mesi), per quelle a tempo indeterminato, inclusi i rapporti di apprendistato professionalizzante e le assunzioni a scopo di somministrazione.

Il bonus, coperto con uno stanziamento di 200 milioni di euro, spiega l’Inps, va spalmato in 12 quote mensili con decorrenza dalla data di assunzione del lavoratore e concerne: il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di 4.030 euro per anno per ogni lavoratore assunto con contratto a termine (comprese le proroghe) e i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di 8.060 euro annuali per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

La domanda di ammissione preliminare all’incentivo va inoltrata dal datore di lavoro all’Inps avvalendosi esclusivamente del modulo online “Occ.Giov.” che sarà reso disponibile sul sito dell’ente entro 15 giorni dalla pubblicazione della circolare.

 

Si potrà fruire dell’agevolazione, una volta autorizzata, a partire da aprile 2017.

Assunzioni al Sud

Via libera oggi con altra circolare Inps (n. 41/2017 disponibile sul sito dell’ente) anche agli incentivi per le assunzioni al Sud nel 2017.

L’incentivo, destinato alle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o ”in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), è finalizzato all’assunzione di soggetti disoccupati che dichiarino l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle politiche attive del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

L’incentivo potrà essere richiesto per le assunzioni (anche a scopo di somministrazione, a tempo indeterminato, e incluso l’apprendistato professionalizzante), effettuate a partire dall’1 gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2017 (nei limiti delle risorse stanziate che ammontano complessivamente a 530 milioni di euro).

Anche in tal caso, è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data dell’assunzione e concerne i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro entro un massimo di 8.060 euro annuali per ogni lavoratore assunto. Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, esclusivamente attraverso il modulo online “B.Sud”, che sarà reso disponibile sul sito dell’ente entro 15 giorni dalla pubblicazione della circolare.

Si potrà fruire dell’agevolazione preventivamente autorizzata a partire dal mese di aprile 2017.

apprendistato

Abrogati al 31.12.2016 gli sgravi triennali per gli Apprendisti assunti in aziende che occupano meno di 9 dipendenti, ripristinati i vecchi regimi ante 2012

Sgravio dei contributi per gli apprendisti nelle piccole aziende

I datori di lavoro fino a 9 dipendenti che assumono lavoratori con contratto di apprendistato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, godono per tre anni di una riduzione contributiva pari al 100% dei contributi a proprio carico.

Dal 1° gennaio 2012 cambiano i contributi per i lavoratori apprendisti a carico dei datori di lavoro che hanno fino a 9 addetti. Per favorire l’instaurazione di questi contratti a contenuto formativo nelle piccole imprese, il legislatore ha previsto l’esonero contributivo a favore del datore di lavoro per tre anni. Secondo quanto stabilito dall’art. 22 comma 1, legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), a decorrere dal 1.1.2012, per le assunzioni di apprendisti avvenute a partire da tale data e fino al 31.12.2016, i datori di lavoro che hanno fino a 9 dipendenti sono esonerati per i primi tre anni di durata del contratto dai contributi a proprio carico, resta ferma la misura dei contributi a carico del lavoratore. Lo sconto contributivo a favore del datore di lavoro ammonta quindi al 1,5% per il primo anno, al 3,5% per il secondo anno e al 10% per il terzo anno. Per gli ulteriori mesi di durata del contratto, successivi ai primi 36 mesi scontati, la misura dei contributi è quella già prevista: 10% a carico del datore di lavoro più 5,84% a carico del lavoratore per un totale di 15,84%

Lavoratori per i quali spetta il beneficio

La disposizione normativa prevede lo sgravio contributivo per i contratti stipulati dal 1.1.2012 e fino al 31.12.2016, pertanto non possono goderne i datori di lavoro che hanno già in forza apprendisti assunti prima di tale data, anche se la durata del rapporto di lavoro si protrae oltre il 2012.

Ci troviamo quindi in presenza di un doppio binario per il calcolo dei contributi dovuti per gli apprendisti: quelli assunti entro il 31.12.2011 mantengono il vecchio regime, quelli assunti dal 1.1.2012 godono invece di un costo contributivo più ridotto.

Dal beneficio sono esclusi i lavoratori assunti come apprendisti iscritti nelle liste di mobilità che possono essere assunti con contratto di apprendistato finalizzato alla loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per essi infatti non trova applicazione il regime contributivo agevolato previsto per i lavoratori apprendisti ma quello previsto dagli articoli 25 comma 9 della legge 223/1991 e art. 8 comma 4 della medesima legge se al lavoratore spetta l’indennità di mobilità.

Datori di lavoro ammessi al beneficio

Il beneficio è riservato ai datori di lavoro che hanno fino a 9 dipendenti. Nulla cambia quindi per i datori di lavoro che hanno più di 9 dipendenti, qualunque sia la data di assunzione degli apprendisti. Per loro l’importo dei contributi dovuti continua ad essere determinato secondo le regole precedenti.

Durata dell’esonero contributivo

Il beneficio ha una durata massima di 3 anni, pertanto se la durata del contratto di apprendistato è superiore, ad esempio 5 anni, per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti per i primi tre anni viene riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a loro carico, per i successivi due continua ad essere dovuto il contributo del 10% a carico del datore di lavoro. In tutti i casi, qualunque sia la durata del rapporto di apprendistato, il lavoratore paga per intero la propria quota, fissata nel 5,84%.

Il limite del 2016 rappresenta la data finale entro la quale stipulare i contratti che possono beneficiare dello sgravio triennale anche se il triennio agevolato si colloca parzialmente oltre il 31.12.2016.

Criteri per il calcolo dei dipendenti

Nel calcolo dei dipendenti devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica. Occorre tenere conto anche degli assenti, ancorché non siano retribuiti (es. per servizio militare, e/o gravidanza). E’ possibile escludere dal computo il lavoratore assente solamente se, in sua sostituzione, é stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo. Vanno invece sempre esclusi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento ex D.Lgs. n. 276/2003, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge n. 223/1991.

I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all’orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (articolo 6, D.Lgs n. 61/2000, e successive modificazioni).

I lavoratori intermittenti ex D.Lgs n. 276/2003 e successive modificazioni, vanno considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento. Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all’anno, e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta.

Si ricorda che il requisito occupazionale deve essere determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata. Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato, pertanto il beneficio permane anche se nelle more della fruizione del beneficio il numero degli addetti dovesse superare le 9 unità.

Tabella dei contributi da versare

Assunzioni fatte entro il 31.12.2011 (la misura dei contributi non subisce riduzioni dal 2012)

Aziende fino a 9 dipendenti Aziende oltre i 9 dipendenti
Periodo contrattuale Totale Datore di lavoro Lavoratore Totale Datore di lavoro Lavoratore
Dal 1° al 12° mese di contratto 7,34 1,50 5,84 15,84 10,00 5,84
Dal 13° al 24° mese di contratto 8,84 3,00 5,84 15,84 10,00 5,84
Oltre il 24° mese di contratto 15,84 10,00 5,84 15,84 10,00 5,84

 

Assunzioni fatte dal 1.1.2012 al 31.12.2016 (la misura ridotta prosegue per un triennio anche dopo il 31.12.2016 purché le assunzioni siano intervenute entro tale data)

Aziende fino a 9 dipendenti Aziende oltre i 9 dipendenti
Periodo contrattuale Totale Datore di lavoro Lavoratore Totale Datore di lavoro Lavoratore
Dal 1° al 12° mese di contratto 5,84 0,00 5,84 15,84 10,00 5,84
Dal 13° al 24° mese di contratto 5,84 0,00 5,84 15,84 10,00 5,84
Dal 24° al 36° mese di contratto 5,84 0,00 5,84 15,84 10,00 5,84
Oltre il 36° mese di contratto 15,84 10,00 5,84 15,84 10,00 5,84

Prorogato Congedo Obbligatorio Papà per tutto il 2017, abrogato quello facoltativo

L’INPS comunica la proroga del congedo di paternità obbligatorio anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017

Chi è diventato genitore almeno una volta nella vita sa bene cosa significa affrontare la nascita di un figlio o l’entrata in famiglia di un bambino tramite adozione. Pensiamo agli impegni nel periodo della gravidanza e poi per il parto e successivamente nei primi anni di vita del bambino.

Ecco perchè, per tutelare i genitori in questa specifica fase della vita, il legislatore italiano ha introdotto nel tempo diversi istituti, sia per la madre che per il padre, tra cui i vari congedi anticipati, obbligatori e facoltativi. Quello di cui parliamo oggi è il congedo di paternità obbligatorio.

Il congedo di paternità obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Riforma del Lavoro Fornero del 2012 e regolamentato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.M. 22 dicembre 2012, in via sperimentale per il triennio 2013-2015.

L’INPS, come messaggio 828/2017 ha comunicato che in virtù della Legge di Bilancio 2017 (ex legge di stabilità), il congedo di paternità obbligatorio è stato prorogato anche per il 2017, cioè per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute o che avverranno nell’anno solare 2017.

Viceversa l’INPS comunica che il congedo facoltativo per i padri non è stato prorogato per l’anno 2017, quindi non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto.

Congedo di paternità obbligatorio 2017, come funziona

Il congedo obbligatorio consiste in un permesso di 2 giorni da fruire dal padre, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

L’Inps con circolare n. 40/2013 descrive in dettaglio i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei congedi obbligatori e facoltativi per il padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre.

Il padre deve quindi presentare una richiesta scritta al datore di lavoro per assentarsi dal lavoro per 2 giorni, che gli saranno pagati integralmente dal datore di lavoro, il quale recupererà a sua volta tali somme dall’INPS.

Congedo di paternità obbligatorio 2017, a chi spetta

A differenza di altri istituti il congedo di paternità obbligatorio di 2 giorni spetta solo ai lavoratori dipendenti del settore privato e del pubblico impiego. Non è stato quindi esteso ai lavoratori autonomi, i quali hanno la possibilità di fruire del congedo obbligatorio, ma solo in alternativa alla madre e a determinate condizioni.

 

jobs

Sospeso l’aumento contrattuale del CCNL Commercio previsto dal 01.11.2016

Dal 1 novembre 2016 sarebbe dovuta scattare la seconda tranche di aumento degli stipendi per tutti i lavoratori con contratto regolato dal CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi. Questo aumento era previsto da tempo, ma alla fine è stato disatteso a causa del perdurare della crisi; il prossimo aumento di stipendio è previsto dal primo agosto 2018.
Ricordiamo che questi aumenti riguardavano il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, la cui firma è avvenuta il 12 luglio 2016 tra l’associazione imprenditoriale Confesercenti e tutti i sindacati.
Ci erano voluti anni e numerosi scioperi per arrivare a questo accordo sul CCNL che coinvolge circa 400mila lavoratori in tutta Italia.

Importi aumento stipendio CCNL terziario da novembre 2016

Di seguito si elencano gli aumenti di stipendio lordi, suddivisi per livello retributivo, che sarebbero dovuti entrare in vigore da novembre 2016 per tutti i lavoratori dipendenti con contratto CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi

  • Quadro – 27,78 euro
  • I livello – 25,02 euro
  • II livello – 21,64 euro
  • III livello – 18,50 euro
  • IV livello – 16 euro
  • V livello – 14,46 euro
  • VI livello – 12,98 euro
  • VII livello – 11,11 euro
  • I categoria (operatori di vendita) – 15,10 euro
  • II categoria (operatori di vendita) – 12,68 euro

Livelli retributivi lordi aggiornati in seguito agli aumenti del 1 novembre 2016

  • Quadro – 1854,97 euro
  • I livello – 1670,95 euro
  • II livello – 1445,36 euro
  • III livello – 1235,39 euro
  • IV livello – 1068,46 euro
  • V livello – 965,29 euro
  • VI livello – 866,65 euro
  • VII livello – 741,95 euro
  • I categoria (operatori di vendita) – 1008,59 euro
  • II categoria (operatori di vendita) – 845,14 euro

Motivazioni ufficiali della sospensione degli aumenti di stipendio

Il clima di perdurante incertezza economica che ancora caratterizza il Paese ha spinto Confcommercio e Filcams, Fisascat e Uiltucs a raggiungere un accordo per sospendere l’erogazione della tranche di 16 euro di aumento prevista – per il prossimo novembre – dal Contratto nazionale del Terziario della distribuzione e dei servizi siglato il 30 marzo dello scorso anno. Le Parti hanno pertanto sottoscritto un accordo integrativo al Ccnl al fine di dare certezze alle imprese sugli adempimenti contrattuali. Nello stesso accordo viene anche stabilito che Confcommercio e Filcams, Fisascat e Uiltucs si incontreranno nuovamente entro il 5 dicembre prossimo per la definizione della nuova decorrenza degli aumenti contrattuali.

Applicazione contributo F.I.S. per le Aziende con organico composto tra 6 e 15 dipendenti. Totale contributo 0,45%

Cos’è+

I fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.

Alcuni fondi, inoltre, erogano prestazioni integrative rispetto a quelle pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché, in presenza di determinati requisiti, assegni straordinari a favore di lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo fino alla maturazione del diritto alla pensione.

Il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2016, n. 74 nasce dall’adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del d.lgs. 148/2015, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di gestione finanziaria e patrimoniale autonoma.

Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il FIS mette a disposizione interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagniordinaria (a eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (a eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale (circolare 9 settembre 2016, n. 176).

In particolare il Fondo eroga l’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro e l’assegno ordinario, in aggiunta all’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

A chi è rivolto+

Le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Non spettano ai lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’assegno di solidarietà è garantito ai lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’articolo 24, legge 23 luglio 1991, n. 223 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario con le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Agli assegni ordinari, invece, possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, con le eccezioni sopra richiamate e, dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta.

Come funziona+

DURATA

L’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile mentre l’assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della CIGO che della CIGS, fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Tuttavia, ai fini della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero.

Pertanto, per esempio, sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole causali, a seconda della combinazione delle causali invocate, avere le seguenti durate massime:

  • 36 mesi di assegno di solidarietà;
  • 24 mesi di assegno di solidarietà + sei mesi di assegno ordinario + altri sei mesi di assegno ordinario;
  • 24 mesi di assegno di solidarietà + sei mesi di assegno ordinario + sei mesi di assegno di solidarietà.

QUANTO SPETTA

La misura della prestazione, sia per l’assegno di solidarietà che per l’assegno ordinario, è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Per l’anno 2016 la misura massima mensile lorda della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a 914,96 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.102,24 euro e a 1.099,70 euro per retribuzioni superiori a 2.102,24 euro (circolare 14 marzo 2016, n. 48).

Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazione guadagniper l’industria.

Il Fondo non eroga, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo stesso, l’assegno al nucleo familiare.

Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi al netto di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

I lavori che occupano mediamente più di 15 dipendenti, devono un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti al Fondo (esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, mentre i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a 15 dipendenti, devono un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro che accede alle prestazioni di assegno ordinario o di assegno di solidarietà deve, inoltre, un contributo addizionale, calcolato nella misura del 4% della retribuzione persa.

Il pagamento delle prestazioni è effettuato dal datore di lavoro, nei confronti dei dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Inizialmente il pagamento dell’assegno avverrà esclusivamente con la modalità diretta. Successivamente il pagamento diretto potrà essere disposto solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro.
Gli interventi e i trattamenti garantiti dal FIS sono autorizzati con provvedimento del direttore di sede (o del dirigente delegato) con riferimento alla sede INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica.

La contribuzione correlata per entrambi i tipi di assegni è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

Il calcolo avviene sulla base dell’aliquota di finanziamento del fondo pensioni presso cui è iscritto il lavoratore. Il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l’evento. L’ importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Il Fondo provvede a versare la contribuzione correlata alla gestione d’iscrizione del lavoratore.

Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo d’integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Tale divieto di cumulo si può esplicare nelle forme dell’incompatibilità totale, della cumulabilità totale o parziale così come individuate nelle circolari 4 ottobre 2010, n. 130 e 13 ottobre 2015, n. 170.

Domanda+

REQUISITI

I lavoratori a cui spettano la prestazione del Fondo d’Integrazione Salariale devono avere, alla data di presentazione della domanda, un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.

QUANDO FARE DOMANDA

Per l’ammissione all’assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale e la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. La domanda non può comunque essere inviata prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione.

La domanda di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il mancato rispetto di tali termini non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (ovvero dal lunedì della settimana precedente).

COME FARE DOMANDA

Le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate dal datore di lavoro (circolari 17 giugno 2015, n. 122, 4 febbraio 2016 , n. 22 e messaggio 5 maggio 2016, n. 1986) online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Avverso i provvedimenti adottati è possibile proporre ricorso, entro 90 giorni ed esclusivamente tramite il servizio online RiOL (Ricorsi on line), al comitato amministratore del FIS, presso la Direzione Generale dell’INPS. Il comitato amministratore decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni.