A seguito del “Decreto Rilancio”, approvato in data 13.05.2020, si riportano di seguito le principali novità, in materia di lavoro dipendente:
- La cassa integrazione viene incrementata di ulteriori cinque settimane, per chi abbia già fruito delle nove precedenti, nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. È, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane dal 1 settembre al 31 ottobre 2020. La misura vale per la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), per il Fondo Integrazione Salariale (FIS) e per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD). Su quest’ultima, nei prossimi giorni, ci saranno sviluppi in merito alla possibile presentazione delle domande direttamente all’Inps (e non più alle Regione).
- Il congedo Covid-19 viene portato a 30 giorni (continuativi o frazionati), per il periodo complessivo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruirne, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Pertanto, chi avesse già usufruito dei primi 15 giorni, ne ha a disposizione altri 15. Resta invariata l’indennità pari al 50% della retribuzione.
- In alternativa al congedo Covid-19, resta in vigore il bonus baby sitter, che raddoppia da 600 euro a 1.200 euro per figli di età inferiore ai 12 anni (limite che si annulla in caso di figli disabili). Lo stesso bonus può essere usato anche per pagare centri estivi o simili.
- I permessi L. 104 sono stati aumentati di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
- Licenziamenti sospesi per altri 3 mesi. La sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo è stata portata da due a cinque mesi, a decorrere dal 23 febbraio 2020.
- Sono state previste due “sanatorie” del lavoro relative alla emersione del lavoro irregolare e la possibilità di occupazione dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.