L’INPS comunica la proroga del congedo di paternità obbligatorio anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017
Chi è diventato genitore almeno una volta nella vita sa bene cosa significa affrontare la nascita di un figlio o l’entrata in famiglia di un bambino tramite adozione. Pensiamo agli impegni nel periodo della gravidanza e poi per il parto e successivamente nei primi anni di vita del bambino.
Ecco perchè, per tutelare i genitori in questa specifica fase della vita, il legislatore italiano ha introdotto nel tempo diversi istituti, sia per la madre che per il padre, tra cui i vari congedi anticipati, obbligatori e facoltativi. Quello di cui parliamo oggi è il congedo di paternità obbligatorio.
Il congedo di paternità obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Riforma del Lavoro Fornero del 2012 e regolamentato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.M. 22 dicembre 2012, in via sperimentale per il triennio 2013-2015.
L’INPS, come messaggio 828/2017 ha comunicato che in virtù della Legge di Bilancio 2017 (ex legge di stabilità), il congedo di paternità obbligatorio è stato prorogato anche per il 2017, cioè per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute o che avverranno nell’anno solare 2017.
Viceversa l’INPS comunica che il congedo facoltativo per i padri non è stato prorogato per l’anno 2017, quindi non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto.
Il congedo obbligatorio consiste in un permesso di 2 giorni da fruire dal padre, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
L’Inps con circolare n. 40/2013 descrive in dettaglio i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei congedi obbligatori e facoltativi per il padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre.
Il padre deve quindi presentare una richiesta scritta al datore di lavoro per assentarsi dal lavoro per 2 giorni, che gli saranno pagati integralmente dal datore di lavoro, il quale recupererà a sua volta tali somme dall’INPS.
A differenza di altri istituti il congedo di paternità obbligatorio di 2 giorni spetta solo ai lavoratori dipendenti del settore privato e del pubblico impiego. Non è stato quindi esteso ai lavoratori autonomi, i quali hanno la possibilità di fruire del congedo obbligatorio, ma solo in alternativa alla madre e a determinate condizioni.